1. I soggetti interessati all'acquisto e all'uso di prodotti fitosanitari necessari per la conduzione dei fondi agricoli devono essere provvisti della patente di acquisto.
2. La patente che abilita all'acquisto o all'uso dei prodotti fitosanitari si consegue dopo la frequenza di un apposito corso di almeno cento ore e il superamento del relativo esame finale.
3. Al corso di cui al comma 2 non sono ammessi soggetti di età inferiore a diciotto anni.
a) agronomia;
b) coltivazioni erbacee;
c) coltivazioni arboree;
d) patologia vegetale;
e) entomologia agraria;
f) tecnologie di conservazione delle derrate agricole con mezzi fisici.
5. Alla fine del corso i partecipanti, che per essere ammessi devono dimostrare di essere conduttori di un fondo agricolo e abituali utilizzatori di prodotti fitosanitari, devono superare un esame orale sulle discipline oggetto del corso. Non sono ammessi all'esame finale i partecipanti che hanno superato le venticinque ore di assenza.
6. Se l'esame finale è superato con profitto l'amministrazione provinciale competente provvede al rilascio della patente per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.
7. La patente deve essere rinnovata ogni cinque anni, previa ulteriore frequenza del corso e superamento dell'esame finale.