Art. 17.
(Patente per l'acquisto e l'uso di prodotti fitosanitari).

      1. I soggetti interessati all'acquisto e all'uso di prodotti fitosanitari necessari per la conduzione dei fondi agricoli devono essere provvisti della patente di acquisto.
      2. La patente che abilita all'acquisto o all'uso dei prodotti fitosanitari si consegue dopo la frequenza di un apposito corso di almeno cento ore e il superamento del relativo esame finale.
      3. Al corso di cui al comma 2 non sono ammessi soggetti di età inferiore a diciotto anni.

 

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      4. L'amministrazione provinciale organizza, con la collaborazione dei servizi di sviluppo agricolo, degli ex osservatori per le malattie delle piante, delle aziende sanitarie locali e delle organizzazioni di categoria, il corso di cui al comma 2 che deve trattare, oltre alle materie di cui al comma 1 dell'articolo 15, le seguenti materie:

          a) agronomia;

          b) coltivazioni erbacee;

          c) coltivazioni arboree;

          d) patologia vegetale;

          e) entomologia agraria;

          f) tecnologie di conservazione delle derrate agricole con mezzi fisici.

      5. Alla fine del corso i partecipanti, che per essere ammessi devono dimostrare di essere conduttori di un fondo agricolo e abituali utilizzatori di prodotti fitosanitari, devono superare un esame orale sulle discipline oggetto del corso. Non sono ammessi all'esame finale i partecipanti che hanno superato le venticinque ore di assenza.
      6. Se l'esame finale è superato con profitto l'amministrazione provinciale competente provvede al rilascio della patente per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.
      7. La patente deve essere rinnovata ogni cinque anni, previa ulteriore frequenza del corso e superamento dell'esame finale.